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*In base all’art. 80 dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento “La formazione continua nel settore Salute”:
1. Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
2. Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento.